Lo scorso 3 agosto 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze per tramite del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha decretato l’attuale disciplina dell’anatocismo bancario.
Infatti è previsto che nei rapporti di conto corrente, gli interessi, sia debitori che creditori, saranno conteggiati il 31 dicembre di ogni anno. Ma per quanto espressamente riguarda gli interessi debitori questi saranno contabilizzati separatamente rispetto al capitale.
A loro volta, gli interessi debitori diventeranno esigibili dalla banca dal primo di marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; comunque dovrà essere garantito un preavviso della loro esigibilità, minimo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni periodiche (ossia, dagli estratti conto).
Pertanto, al cliente sono date due scelte alternative per il pagamento degli interessi, la prima consistente nel loro addebito su un conto separato e su cui saranno di conseguenza contabilizzati, la seconda invece implica che il pagamento avvenga, previa autorizzazione del cliente, direttamente sul conto in cui è riportato solo il capitale (sempre nel rispetto delle tempistiche su menzionate). In questo caso però potrà verificarsi l’evenienza che il pagamento avverrà tramite l’utilizzo dell’eventuale fido, con conseguente applicazione di ulteriori interessi, e quindi di ulteriori costi.
Queste regole saranno applicabili sugli interessi maturati, quantomeno nel periodo precedente al primo ottobre 2016; mentre per l’addebito degli interessi sul conto dove è regolato il capitale dovrà essere sempre acquisito il consenso scritto del cliente.
A tal fine si consiglia ai correntisti, prima di procedere agli adeguamenti proposti dalla banca, di contattare la MY Group (al seguente link) per essere seguiti dai nostri consulenti riguardo alle concrete esigenze circa le modalità di addebito degli interessi.
Per il dettaglio del decreto, prossimo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si riporta il link.
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