Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Rispramio (CICR), recependo la normativa comunitaria (Direttiva 2014/17/UE) in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha decretato dei chiarimenti volti alla tutela dei consumatori deboli.
Infatti, per tutti i casi di credito immobiliare, ossia di credito finalizzato all’’acquisto, alla ristrutturazione ed alla costruzione di un immobile, le banche dovranno procedere ad una preventiva ed adeguata divulgazione di informazioni inerenti al prodotto contrattuale-finanziario che offrono ai consumatori.
Specificamente:
– gli annunci pubblicitari dovranno contenere esempi di credito chiari e realistici (anche senza l’indicazione del tasso proposto e/o applicato, ma in tal caso dovrà essere specificato che trattasi di mero messaggio pubblicitario e che comunque sono disponibili documenti informativi precontrattuali);
– il consumatore ha il diritto di ricevere informazioni sia di carattere generico circa il prodotto finanziario, ma anche di carattere personalizzato in base alle esigenze specifiche dell’utente debole. Informazioni che dovranno essere fornite da personale bancario adeguatamente formato ed a conoscenza delle caratteristiche del prodotto finanziario offerto e dei diritti dei consumatori, e ciò sia che l’offerta sia avvenuta in filiale, tramite commercializzazione telefonica oppure attraverso intermediari creditizi;
– qualora il consumatore sia interessato ad un contratto di credito che preveda il patto marciano (ndr: ossia di contratto che preveda che in caso di inadempimento da parte del consumatore, causato dal mancato pagamento delle rate del finanziamento/mutuo secondo quanto stabilito dalla legge, l’immobile ipotecato a titolo di garanzia sarà venduto con totale estinzione del debito), gli dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie al fine di permettergli di comprendere la reale portata, con le relative conseguenze, della clausola.
E’ evidente come l’intenzione del legislatore comunitario, e di riflesso di quello italiano, è stata quella di permettere agli utenti deboli, quali i consumatori, un accesso alle informazioni contrattuali bancarie, tale da permettere una migliore e più consapevole valutazione delle varie offerte presenti sul mercato, anche in conformità alle concrete esigenze di credito ed alla relativa personale situazione finanziaria.
Link delibera CICR del 29/09/2016: http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CICR/documenti/DM_380_del_29.9.2016.pdf
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