Punto cardine in un contratto di mutuo è il tasso di interesse. Ebbene, questo parametro deve essere univocamente calcolato e determinato (o, quantomeno, determinabile) in quanto requisito essenziale per la individuazione dell’oggetto del contratto (che nel caso specifico ricopre il prezzo del prestito, da corrispondersi alla banca).
Nei casi in cui questo parametro, ossia il tasso, non sia logicamente ricostruibile, viene a configurarsi, non solo di fatto, ma anche di diritto, un’irregolarità piuttosto grave del mutuo. In altri termini, il tasso, e di conseguenza gli interessi devono essere determinabili in modo univoco (sia che si tratti di mutuo a tasso variabile oppure a tasso fisso).
La formula utilizzata dalla banca per il calcolo degli interessi deve essere comprensibile dal mutuatario, in modo che possa ricostruire fedelmente il concreto evolversi del mutuo e dei relativi costi. Più nello specifico, non vi deve essere alcuna altra possibile interpretazione della clausola che disciplini la formula.
Tale principio non è solo a fondamento della buona fede contrattuale, ma soprattutto è un elemento necessario, imposto dalle norme imperative, secondo cui in caso di ambiguità delle clausole attinenti al tasso di interessi (corrispettivo e/o moratorio) si configura la loro nullità.
In queste fattispecie è necessario procedere all’analisi sia del contratto di finanziamento che delle relative (eventuali) quietanze di pagamento, in modo da verificare la correttezza di quanto l’istituto bancario ha determinato come costo a titolo di interessi.
L’eventuale irregolarità riscontrata in merito alla determinazione del tasso implicherà la nullità parziale del contratto, con la conseguenza che il finanziamento dovrà essere ricalcolato applicando il tasso legale (che di norma è notevolmente inferiore a quello applicato dalla banca). In questo modo sarà travolto l’intero finanziamento sia per quanto riguarda le rate già pagate (che dovranno essere rideterminate, con conseguente restituzione degli importi eccedenti il parametro del tasso legale) ma anche quelle ancora da pagarsi.
Ovvio è che la tutela spetta al mutuatario, anche in caso di finanziamento concluso, ossia con tutte le rate pagate, e ciò sempre che non sia decorso il termine decennale di prescrizione.
Sul punto, si vedano Cass. n. 12276/2010 e Trib. Milano 30 ottobre 2013.
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