Punto di partenza è quello secondo cui, se si stabiliscono con l’istituto di credito interessi superiori a quelli soglia, definiti secondo i disposti della l. 108/96, viene a configurarsi usura, scaturente sia effetti penali ma anche civili.
Ovviamente, può accadere che si determinino tassi usurari sia per quanto riguarda quelli corrispettivi, ossia quelli dovuti per il semplice utilizzo del denaro concesso dalla banca, ma anche per quelli moratori, ovvero quelli dovuti in caso di ritardato pagamento delle rate.
L’argomento che a noi qui interessa attiene specificamente agli interessi di mora. Accade spesso, se non addirittura nella totalità dei casi, di leggere contratti di mutuo, che così come sono scritti, sempre riferendosi ai tassi di mora, prevedono, stante il modo in cui la clausola e redatta, che questi si sommino agli interessi corrispettivi. Non a caso, il testo della clausola testualmente riporta che “sulle somme dovute a qualunque titolo e non pagate, sono dovuti gli interessi di mora”, frase che, vista la sua chiarezza, non richiederebbe alcuna interpretazione, né di formulazione linguistica, e tantomeno, né giuridica. Almeno, così potrebbe apparire.
In parole più sintetiche, emerge che gli interessi di mora debbano essere calcolati sull’intera rata dovuta (composta di capitale, interessi corrispettivi e spese), cumulando di fatto i due interessi e calcolando gli interessi di mora sugli interessi corrispettivi. Di conseguenza quindi, sommando tutti gli importi dovuti, ed applicando anche gli interessi di mora, si verrà a configurare un aumento esponenziale del tasso complessivamente applicato dalla banca.
Rammentando quanto previsto dalla legge, ma anche dalla giurisprudenza, se sono convenuti tassi di interesse superiori a quelli soglia, gli interessi non sono dovuti (si veda art. 1815, co. 2, c.c.). Meritevole di nota è la giurisprudenza che sanziona con l’invalidità tutte le clausole inerenti agli interessi, non solo moratori, ma anche corrispettivi, tramutando ipso iudicis il mutuo da oneroso a gratuito, con la conseguenza che la parte mutuataria dovrà restituire alla banca solo il capitale.
Il tutto si riflette anche in sede di azioni esecutive della banca che potranno essere contrastate mediante l’opposizione all’esecuzione.
Per approfondimenti, si veda la sentenza del Tribunale di Pesaro del 5 luglio 2016 (R.G. 2075/2014)
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